Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
1) Premessa
Premesso che:
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 3 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario
di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
2) Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo
di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.
3) Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si
estendono per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.),
che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4) Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica
a)
Organizzazione tecnica Terra Africa s.r.l. Viale Martesana 71 –
20090 Vimodrone (MI). Licenza: cat A e B Decreto N. 89010 del 16/04/2009.
b)
Garanzia Assicurativa
Responsabilità Civile stipulata con Navale Assicurazione S.p.A.- polizza
numero N682-00100146457
c)
I prezzi pubblicati su questo sito non subiranno alcuna variazione
a seguito delle oscillazioni valutarie che potranno eventualmente
coinvolgere i servizi compresi nel pacchetto turistico, diversi dal
trasporto. I prezzi forfetari pubblicati potranno invece in tutti i casi
essere modificati - nei termini e con le modalità previste dal Codice del
Consumo e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto- a seguito di
variazioni dei costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di
quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio,di sbarco e di imbarco nei porti e negli
aeroporti.
d)
Il nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i volo/i è indicato
negli operativi o nei programmi in
catalogo e sarà/anno ripetuto/i nel foglio di conferma prenotazione
e/o nella documentazione di viaggio;
eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del
Regolamento 2111/2005
e)
Il consumatore è tenuto a
corrispondere un acconto del 25 % del prezzo del pacchetto turistico, mentre
il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno
venti giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
f)
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore
successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto
comporta l’addebito al consumatore di E 80.
g)
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine
di cui
all'art 10 ,
paragrafo a, delle condizioni generali di contratto . L'organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza,
fatta eccezione per i casi elencati al primo comma
dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto
all’art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato e/o in fase di conferma dei
servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della
quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla
data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il
giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione
dell’annullamento: - fino a 30 gg: 10%; - da
h)
Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Terra Africa, il consumatore
è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una polizza
assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento del
pacchetto, che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o
danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di
gravi incidenti o malattie propri o dei congiunti più stretti.
i)
Escursioni e servizi facoltativi
acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur
potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Hotelplan nella veste di
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a
Hotelplan, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che
persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano
occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri -
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed
ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono fornite
dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
5) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
6) Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da
quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di
diritto.
7) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza allevariazioni di:
a)
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b)
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
c)
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2°
e 3° comma dell’articolo 9. Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 9, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
9) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 6 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
10) Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a
tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
11) Sostituzioni
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a)
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b)
il cessionario soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c)
i servizi medesimi o altri
servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d)
il sostituto rimborsi
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)
del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
12) Obblighi dei consumatori
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni
di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo -
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al
fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o
da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è
sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.
13) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
14) Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
15) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai
limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
16) Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di
partenza.
18) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
19) Fondo di garanzia
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a
tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore:
a)
rimborso del prezzo versato;
b)
rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
Addendum- Condizioni generali di contratto di vendita di singoli
servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 5 comma 1; art. 6 comma 2; art. 12; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel e Fiavet
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE n°
38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
